Profughi ucraini e permesso B: una mozione chiede di fermare la trasformazione automatica

Scritto il 20/03/2026
da team.redazione


Una mozione presentata dal Consigliere Nazionale Lorenzo Quadri al Consiglio federale, riapre il dibattito sulla gestione dei profughi ucraini in Svizzera e, in particolare, sul futuro dello statuto S. Il testo chiede di modificare la Legge sull’asilo per impedire che, dopo cinque anni di permanenza, i beneficiari della protezione provvisoria ottengano automaticamente un permesso di dimora B.
Secondo quanto previsto dall’attuale articolo 74 capoverso 2 della Legge sull’asilo, qualora la protezione provvisoria non venga revocata entro cinque anni, le persone interessate ricevono un permesso B valido fino alla fine della misura straordinaria. Per i profughi ucraini, arrivati in massa a partire da marzo 2022, questo passaggio scatterebbe quindi nel marzo 2027.
La mozione sottolinea come questa trasformazione comporterebbe conseguenze significative, sia sul piano sociale sia su quello finanziario. Con il permesso B, infatti, i beneficiari avrebbero diritto alle stesse prestazioni sociali dei residenti, superando il regime più restrittivo previsto dallo statuto S. Questo comporterebbe un aumento dei costi, che ricadrebbero integralmente su Cantoni e Comuni. 

Particolare preoccupazione viene espressa per il Canton Ticino, descritto come già confrontato con una situazione finanziaria delicata. Secondo i dati citati nel documento, solo il 30% dei circa 2’500 profughi ucraini residenti nel cantone è attualmente occupato, mentre circa l’80% beneficia di aiuti sociali. In prospettiva, la copertura di tali costi ricadrebbe per il 75% sul Cantone e per il 25% sui Comuni

Al centro della critica vi è anche una questione di principio: lo statuto S è stato concepito dal Consiglio federale come misura “orientata al rimpatrio”. Secondo Quadri, promotore della mozione, questo approccio risulterebbe incompatibile con una permanenza a lungo termine accompagnata da diritti equiparabili a quelli dei residenti stabili.
Per questo motivo si chiede un intervento legislativo che modifichi l’attuale norma, evitando il passaggio automatico al permesso B e mantenendo la natura temporanea della protezione.

Il tema si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione dell’accoglienza e sull’equilibrio tra solidarietà, sostenibilità finanziaria e politiche migratorie. Nei prossimi mesi sarà il Parlamento a doversi esprimere sulla proposta, in un contesto che resta segnato dall’incertezza legata all’evoluzione del conflitto in Ucraina.

Di seguito la mozione integrale presentata dal Consigliere Nazionale Lorenzo Quadri.

Mozione al Consiglio federale

“Orientato al rimpatrio”: lo statuto S dei profughi ucraini non deve trasformarsi in permesso B dopo 5 anni
 
Testo
Con la presente mozione si chiede al Consiglio federale di modificare l’art. 74 cpv 2 della Legge sull’asilo affinché i profughi ucraini non abbiano diritto dopo 5 anni di permanenza in Svizzera (quindi da marzo del 2027) al permesso B, con conseguente aumento delle prestazioni sociali, i cui costi ricadrebbero integralmente sui Cantoni, rispettivamente sui Comuni di residenza.
 
Motivazione
Lo statuto S per i profughi ucraini, secondo il Consiglio federale “orientato al rimpatrio”, è stato introdotto nel marzo 2022 e prolungato fino al 4 marzo del 2027.
Secondo l’articolo 74 cpv 2 della Legge sull’asilo, “se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria”.
Ciò significa che nel marzo del 2027 i titolari di statuto S otterranno automaticamente un permesso di dimora B. Di conseguenza, avranno diritto ai medesimi aiuti sociali dei cittadini residenti, mentre lo statuto S prevede aiuti ridotti.
Inoltre, in virtù del permesso B, la spesa occasionata dai citati aiuti ricadrà interamente sui Cantoni, rispettivamente sui Comuni di residenza dei beneficiari.
Il Ticino, la cui situazione finanziaria è già difficile, verrà particolarmente penalizzato. Solo il 30% dei circa 2500 profughi ucraini che risiedono in Ticino ha un’occupazione e l’80% risulta al beneficio di aiuti sociali. A partire dall’anno prossimo la totalità degli aiuti sociali a cui avranno diritto i profughi ucraini che otterranno il permesso B sarà a carico del Cantone (per il 75%) e dei Comuni di domicilio (per il restante 25%).
Il CF ha più volte ribadito che lo statuto S è “orientato al rimpatrio”, il che è incompatibile con una permanenza definitiva a carico del contribuente. Si chiede pertanto al CF di intervenire modificando l’art. 74 cpv 2 LAsi.
 
Lorenzo Quadri
Consigliere nazionale
Lega dei Ticinesi