Le chiamano Nuove Tecniche Genomiche, abbreviate in NGT. Dietro questa sigla piuttosto innocua si trova una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni nel modo in cui l'Europa intende regolamentare alcune piante geneticamente modificate.
Non stiamo parlando semplicemente dei vecchi OGM che abbiamo imparato a conoscere. Le nuove tecniche permettono di intervenire sul DNA in maniera molto più precisa, modificando punti determinati del patrimonio genetico di una pianta.
Ed è proprio questa maggiore precisione che ha portato l'Unione europea a cambiare le regole.
Per cercare di capire che cosa significhi concretamente abbiamo analizzato due documenti elaborati dalla dott.ssa Loretta Bolgan, laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche all'Università di Padova e con un'esperienza di ricerca al Massachusetts General Hospital di Boston. Oggi è presidente dell'associazione Bolgan – Studi e Salute, che svolge attività di ricerca e divulgazione sui temi della salute e dell'ambiente.
Il documento principale, aggiornato al 19 giugno 2026, dedica oltre sessanta pagine alle implicazioni scientifiche, ambientali, sanitarie, economiche e giuridiche delle NGT. Un secondo documento concentra invece l'attenzione sulle questioni ancora aperte nell'applicazione della nuova normativa europea.
E le domande sono parecchie.
NGT-1 e NGT-2: proviamo a capirci qualcosa
Il nuovo sistema distingue essenzialmente due categorie.
Le NGT-2, che presentano modificazioni genetiche più complesse, rimangono sottoposte a un regime più vicino a quello previsto per gli OGM.
Le NGT-1, invece, comprendono piante con modificazioni considerate limitate oppure equivalenti a quelle che potrebbero verificarsi naturalmente o essere ottenute attraverso tecniche convenzionali di miglioramento genetico.
Una volta riconosciuta questa equivalenza, la pianta NGT-1 può accedere a un regime regolatorio notevolmente semplificato.
Ed è proprio sull'equivalenza che il dossier solleva la prima questione importante.
Piccolo non significa necessariamente irrilevante
Proviamo a tradurre il problema in italiano normale.
Una modificazione genetica può essere piccolissima. Ma non conta soltanto quanto DNA viene modificato. Conta anche quale parte viene modificata.
È un po' come cambiare una sola lettera all'interno di una frase: qualche volta non cambia praticamente nulla, altre volte cambia completamente il significato.
Secondo l'analisi, quindi, una soglia numerica non può essere considerata automaticamente una soglia biologica di sicurezza. Anche modificazioni molto limitate possono avere conseguenze significative quando interessano regioni importanti per il funzionamento della pianta.
Questo non significa che una pianta NGT-1 sia pericolosa.
Significa qualcosa di molto più semplice: il fatto che la modifica sia piccola non dimostra, da solo, che le sue conseguenze siano piccole.
Naturale ed equivalente non sono necessariamente sinonimi
Il secondo problema è ancora più interessante.
La normativa parte dall'idea che determinate modificazioni ottenute mediante NGT possano essere considerate equivalenti a modificazioni ottenibili spontaneamente in natura o attraverso tecniche convenzionali.
Ma una pianta non è soltanto una sequenza di DNA.
Le varietà agricole che conosciamo sono il risultato di generazioni di selezione e adattamento. Hanno interagito con clima, terreno, microrganismi, parassiti e altre piante.
Una varietà geneticamente editata può arrivare rapidamente a una caratteristica simile senza aver percorso la stessa storia biologica.
Il dossier formula quindi una distinzione fondamentale: l'equivalenza della modifica genetica non coincide necessariamente con l'equivalenza del percorso biologico che l'ha prodotta.
Ancora una volta: questo non dimostra un pericolo.
Ma suggerisce prudenza prima di trasformare un'ipotesi di equivalenza in una sorta di lasciapassare normativo.
Una volta promossa NGT-1, i controlli si alleggeriscono
Qui la questione diventa molto concreta.
Secondo il dossier, per le NGT-1 non viene applicata la struttura completa della valutazione ambientale prevista per le NGT-2.
Non è richiesta una valutazione altrettanto approfondita degli effetti sulla biodiversità e sugli ecosistemi, non è previsto un monitoraggio ambientale sistematico analogo e non viene effettuata la stessa analisi dettagliata dei fenomeni di diffusione e interazione ecologica.
Il ragionamento alla base è comprensibile: se una modificazione è considerata equivalente a qualcosa che potrebbe avvenire naturalmente, non avrebbe senso trattarla automaticamente come un OGM tradizionale.
Il problema è un altro: quanto siamo sicuri dell'equivalenza prima di alleggerire i controlli?
Il polline, purtroppo, non legge i regolamenti europei
Una pianta non rimane necessariamente dove l'abbiamo seminata. Il polline viaggia. I semi si spostano. Piante compatibili possono incrociarsi. È un fenomeno perfettamente naturale.
Ma quando una pianta contiene una caratteristica introdotta intenzionalmente, quella stessa caratteristica può, in determinate condizioni, trasferirsi ad altre popolazioni vegetali compatibili.
Il dossier richiama quindi il problema del flusso genico, con possibili conseguenze sulla purezza varietale, sulla separazione tra agricoltura convenzionale e biologica e, in alcuni casi, sulla diffusione verso popolazioni selvatiche affini.
E qui emerge un problema che nessun regolamento può cancellare con una firma.
Un'automobile difettosa può essere richiamata.
Una caratteristica genetica che si fosse stabilmente diffusa nell'ambiente sarebbe quasi impossibile da richiamare in fabbrica.
Ma la sciura Maria lo saprà?
Arriviamo al supermercato.
Ed è probabilmente la domanda che interessa maggiormente il consumatore: potrò sapere se quello che sto comprando deriva da una pianta NGT-1?
La nuova disciplina europea non prevede una tracciabilità completa lungo tutta la filiera né l'etichettatura NGT del prodotto alimentare finale secondo lo stesso modello utilizzato per gli OGM.
Il documento della Bolgan evidenzia quindi una contraddizione interessante.
Se le NGT-1 sono sufficientemente particolari da richiedere registri, procedure specifiche e obblighi informativi, perché questa informazione dovrebbe perdere importanza nelle fasi successive della filiera?
Perché una certificazione abbia valore, ciò che certifica deve poter essere controllato.
Se un prodotto viene venduto come biologico o come appartenente a una filiera NGT-free, qualcuno deve poter verificare che lo sia realmente.
Altrimenti la certificazione rischia progressivamente di trasformarsi da controllo materiale a fiducia nella documentazione.
E chi vuole restare biologico?
Qui il problema diventa anche economico.
Immaginiamo due campi vicini. In uno vengono coltivate piante NGT-1, nell'altro un agricoltore vuole continuare a produrre secondo criteri biologici escludendo le NGT.
Chi deve evitare la commistione?
Chi paga i controlli?
Chi sostiene il costo della separazione delle filiere?
E soprattutto: chi risponde se materiale proveniente dalla coltivazione NGT arriva involontariamente nell'altra?
Sono alcune delle domande esplicitamente poste nei documenti.
Il rischio individuato dall'analisi è paradossale: chi sceglie di non utilizzare la nuova tecnologia potrebbe trovarsi a sostenere una parte dei costi necessari per proteggersi dalla sua diffusione.
Un problema particolarmente pesante per le piccole aziende agricole.
Poi arrivano i brevetti
C'è infine un'altra questione che merita attenzione.
Alcune caratteristiche ottenute mediante queste tecnologie possono essere tutelate attraverso diritti di proprietà industriale. Ma se determinate modificazioni NGT-1 possono essere difficilmente distinguibili da mutazioni naturali o convenzionali, nasce una domanda quasi inevitabile: come dimostrare l'origine di una caratteristica brevettata trovata nel campo di un agricoltore?
Il dossier della dott.ssa Loretta Bolgan evidenzia il rischio di un'asimmetria: il titolare del brevetto dispone della documentazione relativa alla propria tecnologia, mentre l'agricoltore potrebbe trovarsi nella difficile posizione di dover dimostrare che una determinata presenza è accidentale.
In un'eventuale controversia occorrerà quindi stabilire non soltanto se quella caratteristica brevettata è presente, ma anche come sia arrivata nel campo, se sia stata utilizzata intenzionalmente e quali prove siano sufficienti per dimostrarlo.
Non è una preoccupazione puramente teorica. Negli Stati Uniti, tra il 1997 e il 2010, Monsanto promosse 144 cause per violazione dei propri brevetti sulle sementi e circa 700 altre controversie furono definite senza arrivare al processo. Questo non significa che tutte queste controversie riguardassero contaminazioni accidentali - non era così - ma dimostra quanto il diritto dei brevetti sia già diventato una questione concreta nei rapporti tra multinazionali sementiere e agricoltori.
C'è poi un'asimmetria molto più terra-terra, che nessuna norma dovrebbe ignorare: andare in tribunale costa.
Una grande multinazionale dispone normalmente di strutture legali, consulenti, laboratori e risorse economiche adeguate a sostenere controversie lunghe e complesse. Per una piccola azienda agricola, invece, dover incaricare avvocati, periti e laboratori e affrontare anni di procedimento può rappresentare un peso economico enorme, indipendentemente da chi alla fine abbia ragione.
In altre parole, non basta garantire all'agricoltore il diritto di difendersi: bisogna chiedersi se abbia concretamente i mezzi per farlo.
Ed è precisamente per questo che lasciare una parte della protezione alla soluzione delle controversie dopo che queste sono sorte appare poco rassicurante. La tutela del piccolo agricoltore dovrebbe essere chiara prima che il polline attraversi il confine del suo campo e, soprattutto, prima che per far valere le proprie ragioni debba affrontare l'apparato legale di chi possiede il brevetto.
Per una multinazionale una causa può essere una voce del bilancio legale. Per una piccola azienda agricola può mettere in discussione la sopravvivenza stessa dell'attività.
Se vogliamo parlare seriamente di principio di precauzione, anche questa disparità dovrebbe farne parte.
E forse proprio questo è il punto sul quale il principio di precauzione dovrebbe funzionare prima che arrivino i processi, non dopo.
E la salute?
Anche su questo punto occorre evitare sia allarmismi sia rassicurazioni automatiche.
Il dossier prende in esame possibili effetti non intenzionali dell'editing genomico: modificazioni fuori bersaglio, effetti indiretti sull'espressione di altri geni e conseguenze sulle reti metaboliche e proteiche della pianta.
Queste modificazioni potrebbero influire anche sul profilo tossicologico o allergenico. Il documento non afferma che ciò avverrà necessariamente. Evidenzia invece che alcuni effetti potrebbero essere sottili, indiretti o dipendenti da più fattori e quindi non essere facilmente individuabili attraverso il semplice confronto con una varietà convenzionale.
Che una modificazione genetica possa avere conseguenze inattese sul profilo allergenico di un alimento non è però soltanto un'ipotesi teorica. Negli anni Novanta venne sviluppata una soia geneticamente modificata introducendo un gene della noce del Brasile per migliorarne il valore nutrizionale. Durante la sperimentazione si scoprì che la soia modificata reagiva con le IgE di persone allergiche alla noce del Brasile: insieme alla caratteristica desiderata era stata trasferita anche una proprietà allergenica. Il prodotto non arrivò sul mercato proprio perché i controlli preventivi individuarono il problema.
Questo precedente non dimostra che gli OGM commercializzati provochino un aumento delle allergie o di altre patologie. Dimostra però quanto sia importante cercare gli effetti indesiderati prima dell'immissione sul mercato, anziché presumere che non esistano.
Ed è precisamente qui che nasce una domanda legittima sulle NGT-1: se l'esperienza maturata con gli OGM ha dimostrato che una modificazione genetica può produrre anche conseguenze biologiche diverse da quelle ricercate, quanto deve essere approfondita la sperimentazione prima di considerare una nuova varietà sufficientemente equivalente a una convenzionale da alleggerirne i controlli?
Il principio di precauzione serve esattamente a questo: non a dimostrare che qualcosa sia pericoloso, ma a verificare adeguatamente che non lo sia prima di esporvi su larga scala popolazione e ambiente.
Il principio di precauzione... degli altri
Ed eccoci alla Svizzera.
Noi non facciamo parte dell'Unione europea. Possiamo stabilire autonomamente le nostre regole.
Ma abbiamo un piccolo problema: non produciamo tutto ciò che mangiamo.
Quando una parte significativa dell'alimentazione dipende dall'estero, le decisioni prese dai Paesi dai quali importiamo finiscono inevitabilmente per riguardarci. Senza contare che la sciura Maria, essendo in AVS, deve spesso fare la spesa al di là della ramina se vuole riuscire ad arrivare a fine mese.
Ed è qui che la questione delle NGT supera la genetica e diventa politica agricola.
C'è poi un secondo aspetto che ci riguarda molto da vicino. La nostra agricoltura è costituita soprattutto da aziende familiari e realtà relativamente piccole, certamente lontane dalla capacità economica e legale delle grandi multinazionali sementiere.
Nel capitolo sui brevetti abbiamo visto che l'Unione europea conosce il problema della presenza involontaria di materiale brevettato e delle possibili controversie con i titolari dei brevetti. Eppure ha scelto, almeno in questa fase, di non garantire una protezione automatica e inderogabile al piccolo agricoltore, affidando parte delle tutele anche a strumenti volontari e alla gestione delle eventuali controversie.
È un particolare che dalla Svizzera non dovremmo ignorare.
Se Bruxelles considera accettabile lasciare una parte di questo rischio sulle spalle dei piccoli agricoltori europei, non abbiamo alcun motivo per presumere che il principio di precauzione europeo coincida necessariamente con gli interessi dell'agricoltura e dei consumatori svizzeri.
Possiamo naturalmente prendere in considerazione le valutazioni europee, studiarne i dati e arrivare anche alle stesse conclusioni. Ma quando una decisione riguarda organismi destinati a entrare nei nostri campi, nella nostra catena alimentare e infine nei nostri piatti, la verifica dovrebbe spettare anche alla Svizzera, secondo criteri stabiliti dalla Svizzera.
Perché delegare ad altri il principio di precauzione significa, in ultima analisi, delegare anche una parte della nostra capacità di decidere quali rischi siamo disposti ad accettare e quali no.
Ed è precisamente per questo che l'autonomia alimentare non è soltanto una questione economica.
È anch'essa una forma di precauzione.
L'autonomia alimentare è anche una forma di precauzione
Da qui nasce una riflessione che riguarda direttamente la Svizzera.
L'autonomia alimentare non significa chiudere le frontiere, produrre banane in Engadina o rinunciare agli scambi internazionali.
Significa non perdere la capacità di scegliere.
Significa conservare terreni agricoli produttivi, aziende contadine, sementi, allevamenti, biodiversità, competenze e filiere nazionali sufficienti a garantirci un margine reale di indipendenza.
Perché esiste un principio economico molto semplice che vale anche per il cibo: chi dipende completamente da qualcun altro finisce inevitabilmente per dipendere anche dalle sue decisioni.
Possiamo rispettare le valutazioni dell'Unione europea. Possiamo studiarle. Possiamo persino arrivare alle stesse conclusioni.
Ma sarebbe salutare continuare a verificarle autonomamente.
La sana diffidenza verso una gigantesca macchina burocratica non è antieuropeismo. È prudenza. E quando si parla di ciò che mangiamo, forse il principio di precauzione più importante è proprio questo: non delegare ad altri il nostro diritto di decidere che cosa consideriamo sufficientemente sicuro.
Perché il principio di precauzione degli altri può essere ottimo.
Ma sarebbe meglio continuare ad averne uno nostro.