Sicurezza alimentare: tutti parlano di trasparenza. Ma cosa ci nasconde l'etichetta?

Scritto il 17/08/2026
da Giacomo Morandi


Negli Stati Uniti Kennedy stringe le regole sulla trasparenza alimentare. In Europa, invece, la stessa normativa sugli OGM stabilisce che i prodotti ottenuti da animali trattati con medicinali geneticamente modificati non siano, per questo solo fatto, soggetti alle regole di etichettatura OGM previste da quel regolamento. Il confronto con la Confederazione è particolarmente importante: nell'Unione europea è consentita la vaccinazione del pollame contro l'influenza aviaria, mentre in Svizzera è attualmente vietata.

Questa volta non stiamo parlando di qualcosa che accade dall'altra parte del mondo. La questione ci riguarda direttamente.
Il Ticino confina con l'Italia e per molti ticinesi fare la spesa oltre frontiera è una consuetudine. Carne, pollame, uova e altri prodotti alimentari italiani ed europei entrano quotidianamente nelle abitudini di consumo di chi vive nella Svizzera italiana.
Quello che accade negli allevamenti dell'Unione europea, quindi, non è soltanto una questione italiana.
Può riguardare ciò che mettete nel vostro carrello.
E la domanda dalla quale partire è semplicissima: chi compra un alimento ha diritto di sapere come è stato prodotto? Non soltanto da quale Paese arriva.
Non soltanto se può essere legalmente venduto. Ma come è stato allevato l'animale, cosa ha mangiato e quali trattamenti ha ricevuto prima di arrivare nel nostro piatto.

Kennedy: almeno l'autorità deve sapere

Negli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. sta tentando di chiudere una delle falle più controverse del sistema alimentare americano: il meccanismo GRAS – Generally Recognized as Safe – del quale Chiasso TV si è già occupata approfonditamente.
Il problema, semplificando, è questo: in determinate condizioni un'azienda poteva arrivare autonomamente alla conclusione che una sostanza fosse GRAS senza essere obbligata a notificare quella determinazione alla Food and Drug Administration.
Kennedy vuole cambiare proprio questo punto.
Se l'industria introduce una sostanza negli alimenti sulla base di una determinazione GRAS, la FDA deve esserne informata.
L'iniziativa ha raccolto consensi anche tra avversari politici dell'Amministrazione Trump. Il democratico Cory Booker, contrario alla nomina di Kennedy alla guida dell'HHS, combatteva già da anni contro le falle del sistema GRAS.
Qualcuno negli Stati Uniti ha quindi salutato la svolta come una sorta di rivincita del famoso principio di precauzione europeo.
Ma prima di stabilire che l'Europa abbia qualcosa da insegnare agli americani in materia di trasparenza alimentare, forse conviene leggere attentamente le leggi che emana.
E soprattutto le sue etichette.

«Provenienza UE»: ma cosa sappiamo veramente?

Prendiamo una confezione di carne.
L'etichetta può contenere informazioni sull'allevamento, sulla macellazione e sull'origine secondo quanto previsto per quella categoria di prodotto. In determinate situazioni la normativa consente però anche indicazioni aggregate riferite a più Stati membri o all'Unione europea.
Tutto perfettamente legale.
Ma l'Unione europea comprende 27 Paesi. E sapere che qualcosa proviene dall'UE non significa necessariamente sapere come è stato prodotto.
Che cosa ha mangiato l'animale? Quali medicinali ha ricevuto? Con quale farmaco è stato vaccinato? Sono state utilizzate biotecnologie?
Le informazioni necessarie alla gestione sanitaria dell'allevamento e alla tracciabilità possono essere registrate e conosciute dagli operatori e dalle autorità secondo le rispettive normative.
Ma questo non significa che tutte debbano essere riportate sull'etichetta.
Ed ecco la prima distinzione fondamentale: tracciabilità della filiera e trasparenza verso il consumatore non sono la stessa cosa.

Il considerando 16: leggiamolo, invece di interpretarlo

Arriviamo al Regolamento CE 1829/2003 sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati.
Prima degli articoli veri e propri, i regolamenti europei contengono dei paragrafi chiamati «considerando». Per dirla in italiano normale: spiegano le ragioni e la logica sulla quale è stata costruita la normativa. Il considerando 16 è particolarmente interessante perché stabilisce dove l'Unione europea ha deciso di tracciare un confine: «Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli alimenti e ai mangimi prodotti "da" un OGM, ma non a quelli prodotti "con" un OGM.»
E poi arriva il passaggio che merita di essere letto con molta attenzione: «I prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati non saranno soggetti né alle norme in materia di autorizzazione né alle norme in materia di etichettatura di cui al presente regolamento.»
Non lo dice Leonardo Guerra.
Non lo dice un movimento contrario agli OGM.
Non lo dice Chiasso TV.
È scritto nel regolamento dell'Unione europea.
Traduciamolo per la sciura Maria.
Se un animale viene alimentato con mangimi geneticamente modificati oppure viene trattato con un medicinale geneticamente modificato, il prodotto ottenuto da quell'animale non è, per questo solo fatto, soggetto alle norme di etichettatura OGM previste dal Regolamento 1829/2003.
Attenzione: fermiamoci esattamente a ciò che dice la legge.
Non stiamo affermando quale possa essere la composizione biologica finale di ogni alimento ottenuto dall'animale.
Non stiamo affermando che esistano necessariamente conseguenze per la salute.
E non stiamo affermando il contrario.
Stiamo documentando una cosa molto più semplice: quella particolare informazione sulla storia dell'animale non deve necessariamente arrivare al consumatore attraverso l'etichettatura OGM prevista da questo regolamento.
Ed è già abbastanza per porre una domanda.

La sciura Maria compra un pollo

La sciura Maria entra in un supermercato italiano e prende un pollo dal banco frigo.
Immaginiamo che durante l'allevamento sia stato utilizzato legalmente un medicinale veterinario geneticamente modificato.
Maria potrebbe essere perfettamente favorevole. Potrebbe fidarsi delle autorità e comprarlo senza alcuna esitazione.
Oppure potrebbe dire: «Preferisco un animale sul quale non sia stato utilizzato quel tipo di prodotto».
Non dobbiamo stabilire noi quale delle due decisioni sia quella corretta.
Il punto è precedente. Maria dispone dell'informazione necessaria per decidere?
Perché se non compare sull'etichetta e non esiste un modo semplice per conoscerla, la sua libertà di scelta termina prima ancora di cominciare.
Qualcuno conosce quell'informazione.
Ma Maria no.
Ed è difficile parlare di «scelta consapevole» senza domandarsi consapevole di che cosa.

Una volta non si chiamava «bio»

Chi è nato qualche decennio fa ricorda un'agricoltura e un allevamento molto differenti da quelli industriali contemporanei.
Il pollo del contadino razzolava all'aperto, mangiava ciò che trovava e il becchime che gli veniva dato.
Gli animali potevano naturalmente ammalarsi ed essere curati anche allora. Idealizzare il passato non servirebbe a nulla.
Ma il modello produttivo era incomparabilmente meno complesso.
Non serviva scrivere «bio» a caratteri cubitali per distinguere quel pollo da un universo di allevamenti intensivi, mangimi formulati, trattamenti veterinari e moderne biotecnologie.
Oggi siamo arrivati a un curioso rovesciamento.
Il prodotto biologico deve essere certificato, controllato e riconoscibile come tale. Per il prodotto convenzionale, invece, non tutta la storia produttiva deve necessariamente essere raccontata al consumatore.
E allora una domanda diventa inevitabile: perché deve essere soprattutto chi produce con meno interventi a doverlo dichiarare?
Perché non permettere al consumatore di conoscere con la stessa facilità anche gli interventi effettuati sugli altri prodotti?

Veneto: le domande sono arrivate dentro le istituzioni

Il problema non è soltanto teorico. Chiasso TV si è già occupata del progetto italiano di vaccinazione contro l'influenza aviaria.
Il 27 marzo 2026 i consiglieri regionali veneti Riccardo Szumski e Davide Lovat hanno presentato un'interrogazione sull'avvio della campagna vaccinale e sulle preoccupazioni manifestate da cittadini, operatori e consumatori.
Nel documento vengono chiesti chiarimenti anche sulle piattaforme biotecnologiche, sulla sicurezza e sulla trasparenza.
Il 14 aprile gli stessi consiglieri sono tornati sulla questione chiedendo nuovamente informazioni alle autorità regionali e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Il 3 giugno veniva ancora lamentata l'assenza di risposte puntuali e ufficiali ad alcuni dei quesiti precedentemente posti.
Quindi la questione della trasparenza non nasce soltanto sui giornali indipendenti.
È entrata formalmente nelle istituzioni del Veneto.

Chi è Leonardo Guerra

Tra coloro che hanno sollevato interrogativi sulla sperimentazione c'è Leonardo Guerra, biologo molecolare intervenuto pubblicamente sulla vicenda in un'intervista rilasciata al giornalista Antonio Amorosi per IL GIORNALE D'ITALIA.
Guerra opera nel campo della biologia molecolare e ha maturato esperienza professionale nell'ambito delle malattie infettive, delle tecnologie vaccinali, delle piattaforme genetiche e dei processi regolatori relativi ai medicinali.
Nel corso dell'intervista ha espresso forti perplessità sulla sperimentazione italiana, soffermandosi anche sulla quantità e qualità delle informazioni rese disponibili agli operatori e ai consumatori.
Ha inoltre sollevato interrogativi su possibili conseguenze biologiche delle nuove piattaforme, richiamando temi quali persistenza, proteine aberranti, amiloidi e prioni.
Su questo punto è indispensabile essere precisi.
Si tratta di interrogativi e valutazioni espressi da Guerra. Non li presentiamo come effetti dimostrati.
Quando una possibile conseguenza è ancora oggetto di ricerca, va indicata come tale.
Ma nemmeno il fatto che una questione sia ancora oggetto di studio autorizza a trasformare automaticamente l'incertezza in una certezza rassicurante.
«Non è stato dimostrato» e «è stato dimostrato che non accade» sono due affermazioni completamente diverse.
Ed è una distinzione che nel dibattito scientifico meriterebbe di essere ricordata più spesso.

Ma cosa sono questi vaccini?

Tra i vaccini autorizzati nell'Unione europea contro l'influenza aviaria esistono prodotti basati su tecnologie ricombinanti.
Uno di questi è Vectormune HVT-AIV.
Questa volta on è un vaccino a mRNA, ma…
L'EMA descrive il principio attivo come un herpesvirus del tacchino ricombinante che esprime il gene dell'emoagglutinina H5 dell'influenza aviaria.
In parole comprensibili: viene utilizzato un virus come vettore e quel vettore è geneticamente modificato affinché esprima l'informazione genetica relativa all'antigene H5. È quindi corretto parlare di tecnologia genetica ricombinante.
Ma da qui non faremo il salto che non possiamo documentare.
Non scriveremo che questo comporta necessariamente modificazioni genetiche dei tessuti dell'animale. E non scriveremo neppure, senza avere gli studi necessari, che ogni possibile interazione biologica di questo genere possa essere esclusa in assoluto.
Sono domande scientifiche e vanno risolte con dati scientifici, tuttavia…

È stato autorizzato «in circostanze eccezionali»

Una “canzone” già sentita e un dettaglio che il consumatore ha il diritto di conoscere.
Per Vectormune HVT-AIV l'EMA ha espresso una valutazione beneficio-rischio favorevole e il prodotto ha ottenuto l'autorizzazione europea in circostanze eccezionali.
Che cosa significa?
Non significa automaticamente che il prodotto sia sperimentale o pericoloso. Significa che l'autorizzazione è stata concessa attraverso il particolare quadro regolatorio previsto per circostanze eccezionali, con specifici obblighi e verifiche successive previste dall'autorità.
Anche qui non serve aggiungere né togliere nulla. È un'informazione. E chi legge può attribuirle il peso che ritiene opportuno.

E gli studi indipendenti?

Quando un nuovo farmaco o un nuovo vaccino viene autorizzato, vengono presentati studi destinati a dimostrarne qualità, sicurezza ed efficacia secondo i criteri richiesti dalle autorità.
Ma uno studio che dimostra che un vaccino protegge un pollo dall'influenza aviaria non risponde automaticamente a tutte le altre domande possibili su quel vaccino.
Può dimostrare, per esempio, che gli animali vaccinati si ammalano meno o che eliminano meno virus dopo l'infezione.
Ma se vogliamo sapere quanto a lungo il vettore vaccinale rimane nell'organismo, dove si distribuisce, quali tessuti può raggiungere, se possano esistere effetti biologici a lungo termine o se componenti o prodotti biologici correlati al trattamento possano arrivare fino all'uomo attraverso la catena alimentare, servono studi progettati specificamente per rispondere a queste domande. È proprio in questo contesto che Leonardo Guerra ha sollevato anche l'interrogativo relativo a proteine aberranti, amiloidi e prioni, fenomeni biologici che richiederebbero però verifiche specifiche prima di poter stabilire qualsiasi relazione con questi vaccini.

È come collaudare un'automobile.
Dimostrare che i freni funzionano non dimostra automaticamente che l'automobile non possa frenare improvvisamente da sola mentre stai viaggiando in autostrada. Per escludere anche quel rischio servono prove progettate specificamente per cercarlo. Sono due domande diverse e richiedono prove diverse.
C'è poi un secondo problema: chi ha condotto e finanziato gli studi?
I dati forniti dal produttore sono indispensabili per ottenere un'autorizzazione e vengono valutati dalle autorità competenti. Ma quando si discute della sicurezza di una tecnologia destinata ad animali che entrano nella catena alimentare, è legittimo chiedere anche quante verifiche siano state effettuate da ricercatori realmente indipendenti dal produttore e senza interessi economici nel prodotto.
Questo non significa che uno studio finanziato dall'azienda sia automaticamente falso.
E non significa che l'assenza di uno studio indipendente dimostri l'esistenza di un pericolo.
Significa semplicemente che una verifica indipendente offre una conferma ulteriore proprio perché chi la conduce non ha partecipato allo sviluppo o alla commercializzazione del prodotto.
E rimane una distinzione fondamentale: non avere dimostrato un rischio non significa necessariamente avere dimostrato che quel rischio non esiste.
Se una determinata conseguenza non è stata studiata adeguatamente, la risposta scientificamente corretta può essere semplicemente:
«Non lo sappiamo ancora».
Ed è proprio davanti a ciò che ancora non sappiamo che dovrebbe acquistare significato il tanto celebrato principio di precauzione europeo.

Il principio di precauzione non è una bacchetta magica

Spieghiamolo senza giuridichese.
Il principio di precauzione significa, in sostanza, che quando esiste la possibilità di un danno ma la scienza non dispone ancora di tutte le risposte, le autorità possono adottare misure di protezione proporzionate senza dover attendere che il danno si sia già verificato.
Benissimo.
Ma il principio di precauzione non equivale automaticamente alla trasparenza verso il consumatore. L'Europa può controllare. Può autorizzare. Può vietare. Può tracciare. E contemporaneamente può stabilire che determinate informazioni non debbano essere riportate sull'etichetta.
Il considerando 16 lo rende evidente. Ed è difficile non vedere il paradosso: l'autorità può sapere che un animale è stato trattato con un medicinale geneticamente modificato mentre chi acquista il prodotto ottenuto da quell'animale può non trovarne indicazione attraverso l'etichettatura OGM.
È legale.
Ma legalità e trasparenza non sono sinonimi.

E in Svizzera il vaccino contro l'aviaria è vietato

Per noi ticinesi il confronto diventa ancora più interessante.
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria spiega che la normativa europea permette agli Stati membri vaccinazioni preventive o d'urgenza contro l'influenza aviaria.
Poi precisa: «In Svizzera, attualmente la vaccinazione contro l'influenza aviaria è vietata».
La differenza è enorme dal punto di vista della scelta regolatoria. Da una parte della ramina la vaccinazione è possibile. Dall'altra è vietata.
E il ticinese medio,  quel confine lo attraversa quotidianamente per andare a fare la spesa.
A questo punto la domanda non è se un prodotto europeo debba essere considerato automaticamente pericoloso. Naturalmente no.
La domanda è molto più difficile da liquidare: se compro in Italia carne o prodotti provenienti da animali sottoposti a una pratica che in Svizzera è vietata, perché non dovrei avere il diritto di saperlo chiaramente prima di comprarli?

La Svizzera ha già riconosciuto questo principio. Ma non sempre

La legislazione svizzera prevede già, in alcuni casi, dichiarazioni per prodotti importati ottenuti attraverso determinati metodi di produzione vietati nella Confederazione. Per alcune carni, ad esempio, devono essere fornite informazioni riguardanti il possibile impiego di sostanze ormonali o non ormonali utilizzate per aumentare le prestazioni.
Il principio è chiarissimo: un prodotto può essere legalmente importato, ma il consumatore deve essere informato che è stato ottenuto con un metodo che in Svizzera non sarebbe consentito.
E allora la domanda nasce quasi da sola: perché applicare questo principio ad alcune pratiche e non necessariamente a tutte quelle che un consumatore potrebbe considerare importanti?
Anche la legislazione svizzera, infatti, stabilisce quali informazioni debbano essere comunicate e quali no. Non racconta necessariamente tutta la storia produttiva dell'animale.

Alla fine arriva sempre la sciura Maria

Alla fine della filiera troviamo una situazione quasi grottesca.
L'allevatore conosce la storia dell'animale.
Il veterinario conosce i trattamenti.
L'azienda farmaceutica conosce il prodotto che ha sviluppato.
Le autorità conoscono ciò che hanno autorizzato.
I sistemi di controllo raccolgono le informazioni previste dalla legge.
Il legislatore decide quali debbano arrivare sull'etichetta.
Poi arriva la sciura Maria: paga il pollo, lo porta a casa, lo cucina e lo mangia.
Ed è proprio la sciura Maria quella che sa meno di tutti!